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LEGGE 21 maggio 1951, n. 368

Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

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Testo in vigore dal: 22-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il 1951, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie,
escluse  quelle  rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per
il  1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n.
54.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                           DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI