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LEGGE 19 maggio 1951, n. 322

Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal: 21-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  finanziaria di concedere ai
contribuenti  che  intendono  avvalersi del beneficio dell'esonero da
penalita'   previsto  dagli  articoli  35  e  37  della  legge  sulla
perequazione  tributaria  11  gennaio  1951,  n.  25,  di eseguire il
pagamento  a  rate  dei  tributi nel termine non maggiore di diciotto
mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951.
  Per  ottenere  la  facilitazione  del pagamento rateale a norma del
precedente  comma,  il  contribuente  deve  presentare  al competente
Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951,
apposita  domanda,  contenente  esplicito  riconoscimento  del debito
d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.
  La dilazione e' subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte
del  richiedente  con  l'Ufficio  del  registro,  di regolare atto di
sottomissione,  con  la corresponsione dell'interesse a scalare del 5
per  cento  e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o
personale.