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LEGGE 4 maggio 1951, n. 307

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.

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Testo in vigore dal: 15-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4
-  dirette  o di riversibilita', anche se privilegiate, e gli assegni
vitalizi,  temporanei  e  rinnovabili,  liquidati  o  da liquidarsi a
carico  dello  Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o
dall'Amministrazione  ferroviaria,  del Fondo per il culto, del Fondo
di  beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni  riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato
Commissariato  dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei
militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi,
paghe  o  retribuzioni  vigenti  anteriormente al 1 luglio 1919, sono
aumentate del 10%.