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LEGGE 28 marzo 1951, n. 266

Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari.

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Testo in vigore dal: 15-5-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  provvedere  alla  esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed
alla  concessione  di sussidi per opere di miglioramento fondiario e'
autorizzata la spesa di 20 miliardi cosi' ripartita:
    a)  per  opere  pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti
per  la  revisione  degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza
della  unificazione  delle frequenze a termini della legge 7 dicembre
1942,  n.  1745,  e  le  sistemazioni  idraulico-forestali nei bacini
montani: 11 miliardi;
    b)  per  riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica
danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;
    c)  per  concessioni  di  sussidi nella spesa per l'esecuzione di
opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.
  Quando   le   opere   pubbliche   di  bonifica  o  di  sistemazione
idraulico-forestale  siano  assentite  in  concessione  a Consorzi di
bonifica,  Enti  di  colonizzazione  o  ad  Enti  comunque forniti di
personalita'   giuridica   pubblica,  il  Ministero  ha  facolta'  di
corrispondere   anticipatamente   al  concessionario  una  somma  non
superiore   al   venti   per  cento  dell'importo  complessivo  della
concessione, nei modi e termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23
aprile 1949, n. 165.