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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1278

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-5-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio decreto 14 ottobre 192 G, n. 2130, e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2229;  30  ottobre 1930, n. 1931; 22
ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n.
2435;  1  ottobre  1936,  n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1008; 2 ottobre
1940,  n.  1470;  con  decreto  del  Capo  provvisorio dello Stato 20
novembre  1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica
20 luglio 1948, n. 1161;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato   con  i  decreti  sopraindicati  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
    Art. 28. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
      14. Grammatica greco-latina;
      15. Papirologia;
      16. Antichita' greche e romane;
      17. Epigrafia greca;
      18. Storia della letteratura latina medioevale;
      19. Numismatica;
      20. Letteratura cristiana antica;
      21. Storia delle religioni;
      22. Storia orientale antica.
  L'art.  5,  relativo  alle  norme  sulle scuole di specializzazione
nelle discipline medico-chirurgiche e' sostituito dal seguente:
  "La  Facolta',  udito  il Consiglio della scuola, puo' concedere un
abbrevviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno,
a  quelli  iscritti che si presentino gia' forniti di notevoli titoli
di   riconosciuto   valore.  Coloro  che  eventualmente  usufruiscono
dell'agevolazione  di  cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti
gli  esami  di  profitto  e  quello  di diploma e ad ottemperare agli
obblighi  amministrativi  al  pari  di quelli che frequentano i corsi
secondo la durata regolare".
  Art. 35. - L'insegnamento complementare di "malattie infettive" del
corso di laurea in medicina e chirurgia, e' soppresso ed in suo luogo
e' istituito quello di "parassitologia".
  Sono  modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice)
della  scuola  di  specializzazione  in  radiologia  medica e terapia
fisica.
  Art. 40. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma
di  specialita'  in  radiologia  medica  e  terapia  fisica  sono  le
seguenti:
    1. Elettrologia e fisica delle radiazioni;
    2. Tecnica radiologica;
    3. Anatomia radiologica normale;
    4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica;
    5. Radiobiologia;
    6. Roentgenterapia;
    7. Curieterapia;
    8. Terapia fisica.
  Art.  41.  -  Gli  esami  di  profitto, da sostenersi alla fine del
secondo anno, sono i seguenti:
    1. Elettrologia e fisica delle radiazioni - Tecnica radiologica;
    2.  Anatomia  radiologica  normale  -  Semeiotica  radiologica  -
Radiodiagnostica;
    3. Radiologia - Roentgeuterapia - Curieterapia - Fisioterapia.
  L'esame di diploma si svolge in conformita' delle norme generali.
  Art. 44, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
    17. Zooculture;
    18. Paleontologia umana.
  Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "parassitologia".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1951
  Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 132. - CONSOLI.