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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 1268

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal: 1-5-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con
regi  decreti 12 ottobre 1927, n. 2227, 4 settembre 1930, n. 1312, 10
ottobre  1931, n. 1778, 27 ottobre 1932, n. 2092, 6 dicembre 1934, n.
2394,  1  ottobre  1936,  n. 2502, 12 maggio 1939, n. 1315, 5 ottobre
1939,  n.  1644,  11  luglio 1941, n. 848, 18 luglio 1912, n. 928, 24
settembre 1942, n. 1595, con decreto del Capo provvisorio dello Stato
16  maggio 1947, n. 694 e con decreto del Presidente della Repubblica
22 febbraio 1948, n. 414;
  Veduto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  Statuto  formulate  dalle
Autorita' accademiche della predetta Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  18.  -  All'elenco  delle  materie  del  corso  di  laurea in
giurisprudenza  e'  aggiunto  l'insegnamento complementare di diritto
della navigazione.

  Art. 19. - E' sostituito dal seguente:
  "Nessun anno del corso per la laurea in giurisprudenza e' valido se
lo  studente non abbia preso iscrizione almeno a quattro insegnamenti
e non li abbia regolarmente frequentati.
  Non possono essere sostenuti:
  Gli   esami   di   diritto  del  lavoro,  diritto  civile,  diritto
commerciale  e  diritto  agrario,  se  prima  non  sia stato superato
l'esame  di  istituzioni  di diritto privato; gli esami di storia del
diritto italiano, diritto romano e papirologia giuridica se prima non
siano  stati  superati  gli esami di: istituzioni di diritto romano e
storia del diritto romano.
  Gli  esami  di diritto del lavoro, diritto internazionale e diritto
amministrativo  se  prima  non  sia stato superato l'esame di diritto
costituzionale;   l'esame   di   scienza   delle  finanze  e  diritto
finanziario  se  prima  non  sia  stato  superato l'esame di economia
politica).
  L'esame  di diritto ecclesiastico se prima non siano stati superati
gli   esami  di  "istituzioni  di  diritto  privato"  e  di  "diritto
costituzionale".

  Art.  22. - Nel primo capoverso dopo le parole "si riferisce" viene
aggiunto:  "e  di  due  tesine orali su temi appartenenti a gruppi di
materie diverse da quelle della dissertazione scritta, temi assegnati
da   professori   titolari   di  materie  facenti  parte  dei  gruppi
prescelti".
  L'ultimo  comma  e' sostituito dal seguente: "La dissertazione puo'
riguardare  qualunque  insegnamento  della Facolta' esclusi quelli di
medicina  legale  e  delle  assicurazioni, di esegesi delle fonti del
diritto  romano,  di  esegesi  delle  fonti del diritto italiano e di
papirologia giuridica".

  Art.  26. - L'ultimo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito:
"Il  prestito  dei  libri  e'  disciplinato  dal  regolamento interno
dell'Istituto".
  L'art. 30. - E' sostituito dal seguente: "L'Istituto e' retto da un
direttore  eletto  a  maggioranza  assoluta di voti dalla Facolta' di
giurisprudenza  fra  i  professori  ordinari  delle  materie indicate
nell'art.  31,  da  un  consigliere  nominato  nello stesso modo, dal
preside  della  Facolta'  e  dal  professore  ordinario preposto alla
sezione di pratica amministrativa, ove non faccia parte del consiglio
per  altro  titolo.  Alle adunanze del Consiglio puo' essere invitato
dal  direttore il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
e  procuratori  di  Bologna,  che  avra' voto consultivo. Nel caso di
parita', di voti prevale il voto di chi presiedera' il Consiglio.
  Il direttore e il Consiglio elettivo durano in carica un triennio e
possono essere confermati".

  Art. 32. - L'elenco delle discipline e' sostituito dal seguente:
    "Diritto del lavoro;
    Diritto tributario;
    Amministrazione aziendale;
    Procedimenti amministrativi speciali;
    Ordinamento della proprieta' fondiaria;
    Arte notarile;
    Altre eventuali materie.
  L'art.  34  e'  sostituito  dal  seguente:  "La  tassa  annuale  di
iscrizione e' di L. 300".

  Art. 39. - Viene sostituito dal seguente:
  "Non possono essere sostenuti:
    l'esame  di  Statistica 1° anno senza avere prima superato quello
di Matematica generale;
    l'esame  di Economia 1° anno senza avere prima superato quello di
Statistica 1° anno;
    l'esame  di  Scienza  delle  finanze  e diritto finanziario senza
avere prima superato gli esami di Economia politica 1° e 20 anno;
    l'esame  di  Politica  economica  e finanziaria senza avere prima
superato quello di Scienza delle finanze e diritto finanziario;
    l'esame  di Tecnica industriale e commerciale e quello di Tecnica
bancaria  professionale  senza  avere  prima  superato  gli  esami di
Ragioneria  generale  ed  applicata;  -  l'esame  di Tecnica bancaria
professionale   senza   avere   prima   superato  quello  di  Tecnica
industriale e commerciale;
    l'esame  di Diritto commerciale senza avere prima superato quello
di Diritto privato;
    l'esame  di  Diritto del lavoro senza avere prima superato quelli
di  Istituzioni  di  diritto  privato  e  di  Istituzioni  di diritto
pubblico;
    gli  esami  di  Matematica finanziaria senza avere prima superato
quello di Matematica generale".

  Art.  43. - Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari cc
Lingue  e  letterature  semitiche dell'A.O.I.", "Lingue non semitiche
dell'A.O.I.", "Storia del fascismo", "Lingua serbo-croata".
  Vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
    "Antichita' greco-romane;
    Storia della letteratura latina medioevale:
    Lingua e letteratura portoghese;
    Lingua e letteratura rumena;
    Storia della Chiesa;
    Etnologia".
  L'art.   45   e'   sostituito   dal   seguente:  "Le  esercitazioni
linguistiche  per  gli  insegnamenti di letteratura italiana, latina,
greca e di letterature straniere e moderne sono affidate ai lettori".

  Art.  49.  -  Al  terzo  comma le parole "in doppio esemplare" sono
sostituite con "in triplo esemplare".

  Art.  53.  -  Nel  primo comma le parole "possono essere obbligati"
sono sostituite con "sono obbligati".

  Art.   63.   -   Sono   aggiunti   i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari: "Matematiche elementari dal punto di vista superiore",
"Matematiche superiori" e "Calcoli numerici e grafici".

  Art.   64.   -  Vengono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari: "Fisica terrestre", "Elettrologia", "Radioattivita'".

  Art.   65.   -   Sono   aggiunti   i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari:   "Meccanica   superiore",   "Matematiche  superiori",
"Matematiche  elementari  dal  punto  di  vista  superiore",  "Fisica
terrestre", "Calcoli numerici e grafici".

  Art.  66.  -  Dopo  l'elenco  degli  insegnamenti  complementari  e
precisamente  dopo  l'insegnamento n. 14 "Storia della chimica)) sono
inseriti i seguenti nuovi comma.
  "Dato  il  carattere  di  propedeuticita'  del primo anno dei corsi
biennali  di  Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di
Istituzioni  di matematiche, di Esercitazioni di matematiche rispetto
alla  materia  dei  secondi  anni  dei  diversi corsi biennali stessi
(tanto  che  i  due  anni  di  questi corsi biennali debbono avere un
carattere  a  se'  distinto) lo studente dovra' sostenere un esame di
chimica  generale  inorganica (Iª parte), uno di chimica organica (Iª
parte),  uno  di  istituzioni  di  matematiche  (Iª  parte),  uno  di
esercitazioni  di matematiche (1° parte) prima di sostenere gli esami
delle rispettive seconde parti di queste materie biennali.
  Le  due  parti  di questi corsi biennali dovranno essere coordinate
fra  di  loro  nei  riguardi  del  carattere di propedeuticita' sopra
indicato  anche  se  le due parti di ciascuno di questi corsi saranno
tenute da insegnanti diversi.
  Le  due  parti  del corso di esercitazioni di Chimica fisica per il
triennio di studi di applicazione comportano due esami distinti.
  Le esercitazioni di preparazioni chimiche (materia fondamentale per
il  triennio  degli  studi  di  applicazione)  e  le esercitazioni di
analisi   chimica   applicata   pure  fondamentali  per  il  triennio
costituiscono  due  materie distinte insegnate in due corsi distinti.
Lo  studente  puo'  scegliere  o  l'uno o l'altro di questi due corsi
fondamentali  ma non ambedue. Gli esami ed i relativi verbali saranno
percio' distinti.
  Onde  non  confondere  le  preparazioni  chimiche  fondamentali del
triennio  dalle  esercitazioni  di  preparazioni chimiche del biennio
propedeutico  (pure  fondamentali)  si indicheranno nell'ordine degli
studi,  nei  verbali d'esame e negli altri documenti questi due corsi
come segue:
    a) esercitazioni di preparazioni chimiche (biennio propedeutico);
    b)   esercitazioni   di   preparazioni   chimiche   (triennio  di
applicazione).
    Ai  predetti  nuovi  comma seguono poi quelli gia' esistenti e di
cui il primo inizia con le parole "I tre insegnamenti ecc.".

  Art.   67.   -  Vengono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari:   "Genetica",   "Fisiologia  vegetale",  "Geochimica),
"Fisica terrestre e climatologia)).
  Dopo  l'elenco  degli  insegnamenti  complementari  e'  aggiunto il
seguente  nuovo  comma:  "Il  corso  biennale di botanica importa due
esami  distinti  rispettivamente  alla  fine  del lo e del 2° anno di
corso".

  Art.   68.   -   Sono   aggiunti   i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari: "Fisiologia vegetale", "Genetica" e "Microbiologia".
  Dopo  l'elenco  degli  insegnamenti complementari viene aggiunto il
seguente  nuova  comma:  "Il  corso  biennale di Botanica importa due
esami  distinti  rispettivamente  alla  fine  del  1 e del 2° anno di
corso".

  Art. 71. - E' soppresso.

  Art. 73. - E' soppresso.
  Attuale  art.  75.-  Dopo il quarto comma che termina con le parole
"la  laurea  in  scienze  matematiche" sono inseriti i seguenti nuovi
comma:
  "Il   1°  corso  dei  corsi  biennali  (Fondamentali)  di  "chimica
generale",   "chimica   organica",   "istituzioni   di  matematiche",
"esercitazioni  di  matematiche",  del  biennio  propedeutico  per la
laurea  in  chimica  industriale,  ha carattere propedeutico rispetto
alla  materia  del  2°  anno,  e  pertanto i due anni di questi corsi
biennali  devono avere un carattere a se' distinto. Di conseguenza lo
studente  dovra'  sostenere  un  esame  di  chimica  la  parte  e  di
esercitazioni  di matematiche parte Iª prima di sostenere le relative
seconde  parti di queste materie biennali. Le due parti di tali corsi
biennali, dovranno essere dalla Facolta' coordinate, nei riguardi del
carattere di propedeuticita' sopra specificato, anche se le due parti
della materia sono dettate da (docenti diversi.
  Lo   stesso   principio  vale  per  le  seguenti  materie  biennali
fondamentali  del  triennio  di  applicazione: "Chimica industriale",
"Esercitazioni   di   chimica   industriale",   "Impianti   chimici",
"Esercitazioni   di  chimica  fisica".  Eppero'  le  due  parti  sono
insegnate  in corsi distinti, dei quali la la parte e' da considerare
propedeutica a tutti gli effetti. I programmi delle due parti di tali
corsi biennali dovranno essere coordinati dalla Facolta' nei riguardi
della  propedeuticita'  e  anche  se  dette  due parti sono tenute da
insegnanti  diversi.  Di  conseguenza  anche  gli esami devono essere
sostenuti separatamente e quello della Iª parte deve precedere quello
della seconda e distinti devono essere i relativi verbali.
  Il  comma  che inizia con le parole "All'atto dell'iscrizione ecc."
e'  sostituito  con  il  seguente: "All'atto dell'iscrizione al primo
anno   del  biennio  di  applicazione  lo  studente  deve  sottoporre
all'approvazione   della   Facolta'   l'elenco   degli   insegnamenti
complementari  prescelti;  la  Facolta'  potra' delegare il preside a
rendere esecutiva la scelta delle materie complementari. Detta scelta
e'  impegnativa.  In casi speciali pero' la Facolta' puo' valutare la
equipollenza  di  materie diverse da quelle scelte, qualora l'allievo
ne faccia richiesta con motivata domanda".

  Attuale art. 76. - E' soppresso.

  Attuale  art.  80. - E' sostituito dal seguente: "L'esame di laurea
in chimica industriale comprende le seguenti prove:
    1) una analisi qualitativa di almeno 5 cationi e 5 milioni;
    2) una analisi a tipo industriale;
    3) tre saggi diversi da scegliersi dal candidato fra i seguenti:
      a) una preparazione di una sostanza colorante, o di un prodotto
intermedio;
      b) un saggio metallografico;
      c)  una  analisi  di un prodotto inerente alla tecnologia degli
zuccheri o prodotti di fermentazione;
      d) una analisi o determinazione chimico-fisica;
      e) una preparazione elettrochimica.
  (Le  diverse  prove  di  cui  ai  numeri  1,  2,  3, sulle quali il
candidato  deve riferire per iscritto, sono tenute negli Istituti dei
rispettivi  insegnamenti,  e  sono  eseguiti  sotto  la direzione del
direttore  dell'istituto  che  valuta  le  prove  e ne riferisce alla
Commissione di laurea);
    4) un colloquio di cultura generale in chimica.
  Detto  colloquio  precedera'  la  prova  di cui al seguente n. 5, e
qualora  esso  risulti  insufficiente  il candidato non potra' essere
ammesso alla discussione della tesi.
  Il  colloquio  stesso  viene  sostenuto  davanti a una Giunta della
Commissione  di  laurea  nominata  dal preside" 5) discussione di una
dissertazione  scritta,  preferibilmente  su  argomento  di carattere
sperimentale.
  Il  candidato  deve  presentare  in  Segreteria una tesi che tratti
delle  ricerche  eseguite  su una delle materie di insegnamento della
Facolta', eseguita sotto la direzione del direttore di Istituto della
Facolta' stessa. Si proposta del direttore dell'istituto interessato,
i  laureandi  -  per  eseguire le ricerche inerenti alla loro tesi di
laurea  - potranno essere spostati anche in un Istituto o Laboratorio
scientifico tecnico o industriale.

  Attuale  art.  81.  -  Viene  aggiunto il seguente nuovo comma, "Il
Consiglio  della  Facolta'  di  chimica  industriale  si  compone del
preside che lo presiede, dei professori di ruolo risultanti dal ruolo
della  Facolta'  di  cui alla tabella B del testo unico del 31 agosto
1933,  n.  1592 e successive modificazioni, e dai professori di ruolo
di  altre  Facolta' i quali impartiscono insegnamenti di cui comunque
si  usufruisca  nell'ultimo triennio del corso di studi per la laurea
in  chimica industriale e da un professore di ruolo della Facolta' di
scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  designato dalla Facolta'
stessa".

  Attuale  art. 94. - Dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali a
tutte le Sezioni e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di
architettura, tecnica importa due esami distinti".

  Attuale  art.  95.  -  E'  sostituito  dal  seguente:  "La Facolta'
annualmente  determinera'  con  apposito  manifesto il piano di studi
consigliato per le singole lauree.
  Gli  studenti che desiderano seguire un piano di studi comprendente
corsi  complementari  diversi  da  quelli  consigliati dalla Facolta'
dovranno  presentare  motivata  domanda  entro  il  31  dicembre  per
l'approvazione della Facolta'.
  In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:
    l'iscrizione  e l'esame di fisica tecnica debbono rispettivamente
precedere la iscrizione e l'esame di macchine;
    l'iscrizione  e  l'esame  di  meccanica  applicata  alle macchine
debbono  precedere  rispettivamente  le  iscrizioni  e  gli  esami di
macchine,  costruzioni  di  macchine, disegno di macchine e progetti,
tecnologie generali, tecnologie speciali.
  L'iscrizione   e  l'esame  di  scienza  delle  costruzioni  debbono
rispettivamente  precedere  le iscrizioni e gli esami di: costruzioni
in legno, ferro, cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di
macchine,   costruzioni   idrauliche,  impianti  speciali  idraulici,
costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura
tecnica seconda parte, costruzione di macchine elettriche.
  L'iscrizione   e   l'esame  di  idraulica  debbono  rispettivamente
precedere  la  iscrizione  e  l'esame  di costruzioni idrauliche e di
impianti speciali idraulici.
  L'iscrizione   e   l'esame   di  costruzione  di  macchine  debbono
rispettivamente  precedere  l'iscrizione  e  l'esame  di  costruzioni
aeronautiche e di impianti industriali meccanici.
  L'iscrizione   e   l'esame   di  macchine  debbono  rispettivamente
precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali meccanici.
  L'iscrizione  e  l'esame  di elettrotecnica debbono rispettivamente
precedere  le  iscrizioni  e gli esami di misure elettriche, impianti
industriali    elettrici,   costruzioni   di   macchine   elettriche,
comunicazioni  elettriche radiotecnica, trazione elettrica, geofisica
mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.
  L'iscrizione  e  l'esame  di  topografia  con  elementi di geodesia
debbono  precedere  l'iscrizione  e l'esame di costruzioni stradali e
ferroviarie e geofisica mineraria.
  L'iscrizione  e  l'esame  di  chimica  organica  debbono  precedere
rispettivamente  l'iscrizione  e  l'esame  di chimica fisica, chimica
industriale, impianti industriali chimici.
  L'iscrizione  e  l'esame  di  chimica  applicata  devono  precedere
rispettivamente   l'iscrizione  e  l'esame  di  impianti  industriali
chimici.
  L'iscrizione   e  gli  esami  di  petrografia  e  geologia  debbono
rispettivamente  precedere  l'iscrizione e l'esame di arte mineraria,
giacimenti minerali, geofisica mineraria".

  Attuale  art.  96. - E' sostituito dal seguente: "L'esame di laurea
consiste  nella discussione o di un progetto o di una ricerca tecnica
svolti dal candidato.
  La  discussione  di  laurea  deve  essere preceduta da una prova di
cultura   generale   tecnica   sostenuta   dal  candidato  con  esito
favorevole.
  Le  modalita'  per  la scelta e lo svolgimento del progetto o della
ricerca vengono fissate dal Consiglio di Facolta'.
  La Commissione di laurea esaminato il progetto o la relazione della
ricerca presentata dal candidato, delibera sulla ammissibilita', alla
discussione orale".

  Attuale art. 136. - E' sostituito dal seguente:
  "Nella Facolta' di lettere e filosofia sono costituite le scuole di
perfezionamento in:
    Filologia moderna;
    Filologia classica;
    Biblioteconomia e archivistica;
    Storia antica, medioevale e moderna;
    Storia dell'arte medioevale e moderna;
    Geografia".

  Attuale  art.  137. - E' sostituto dal seguente: "Il corso di studi
delle  suddette  Scuole di perfezionamento dura due anni accademici e
da' adito al rilascio di un diploma di perfezionamento".

  Attuale  art.  138. - E' sostituito dal seguente: "Per gli iscritti
alle  Scuole  di  perfezionamento  le tasse sono fissate nella misura
seguente:
     Tassa annua iscrizione...................................  L. 10
00
     Sopratassa annua per esami...............................  "   2
00
     Tassa di diploma.........................................  "   4
00

oltre  ai  contributi  di  laboratorio  che saranno determinati dalle
'Facolta' e dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che
debbono essere completati dalle esercitazioni".

  Attuale  art. 139. - Dopo il 10 capoverso il testo dell'articolo e'
cosi'  sostituito: "La Scuola di perfezionamento in filologia moderna
comprende insegnamenti fondamentali e complementari.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    Letteratura, italiana (con esercitazioni);
    Lingua e letteratura tedesca (con esercitazioni);
    Lingua e letteratura francese (con esercitazioni)
    Lingua e letteratura inglese (con esercitazioni);
    Lingua e letteratura spagnola (con esercitazioni);
    Lingua e letteratura ungherese (con esercitazioni);
    Filologia romanza (con esercitazioni);
    Glottologia (con esercitazioni).
  Sono insegnamenti complementari:
    Storia della lingua italiana;
    Filologia germanica;
    Filologia slava;
    Storia medioevale;
    Storia moderna;
    Storia del risorgimento
    Storia della filosofia;
    Paleografia e diplomatica".

  Attuale  art. 140. - E' sostituito dal seguente: "Per conseguire il
diploma  di  perfezionamento  in  filologia  moderna, lo studente che
abbia  scelto  come  insegnamento  fondamentale  una  delle  lingue e
letterature moderne, dovra' sostenere:
    a)   esami  biennali  di  profitto  oltre  che  nell'insegnamento
fondamentale  in cui intende perfezionarsi, in altri due insegnamenti
scelti  fra  i  fondamentali  e  i  complementari  della  scuola, con
l'approvazione del Consiglio dei professori della scuola;
    b)  una prova scritta di composizione nella lingua che e' oggetto
dello  studio  fondamentale,  su  argomento letterario, senza uso del
vocabolario;
    c)  presentare  e  discutere  una  dissertazione  scritta, avente
carattere  di  originalita',  su  tema assegnato dal professore della
materia.
  Il  terzo esame biennale puo' essere sostituto da due esami annuali
sui  due  materie  distinte,  col  consenso  dell'insegnamento  della
materia scelta per il perfezionamento".

  Attuali articoli 143 - 145. - Sono sostituiti dai seguenti:

  Art.  143.  -  Alla  Scuola di perfezionamento in biblioteconomia e
archivistica  possono  essere  iscritti  i  laureati  in  lettere, in
filosofia,  in  giurisprudenza  e  in  materie  letterarie  presso le
Facolta' di magistero.

  Art. 144. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
    Paleografia e diplomatica;
    Biblioteconomia e bibliografia;
    Archivistica.
  Sono insegnamenti complementari:
    Patologia del libro;
    Arte applicata al libro;
    Storia medioevale;
    Storia moderna;
    Storia romana;
    Filologia romanza;
    Storia del diritto italiano.
  Un insegnamento romanistico a scelta, per i laureati in lettere, in
filosofia, in materie letterarie.
  Un   insegnamento   filologico   a   scelta,   per  i  laureati  in
giurisprudenza.
  Art.  145.  -  Per  conseguire  il diploma gli iscritti alla Scuola
devono:
    a)  superare  gli  esami  biennali  di  profitto di paleografia e
diplomatica  e  di  un  altro  degli  insegnamenti fondamentali della
Scuola;
    b)  superare  due  esami  annuali  o  un  terzo esame biennale su
insegnamenti  scelti  fra  i  fondamentali  o  i complementari della,
Scuola  con  l'approvazione del Consiglio dei professori della Scuola
medesima;
    c)  presentare  e  discutere  una  dissertazione  scritta, avente
carattere  di  originalita',  su tema assegnato dal professore di uno
degli insegnamenti fondamentali.
  Coloro  che siano in possesso del certificato di frequenza ed esame
rilasciato   dal  corso  di  perfezionamento  in  biblioteconomia  ed
archivistica  ordinato  secondo  gli  articoli  142  e seguenti dello
statuto universitario approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.
2170  e  successive  modificazioni, possono essere ammessi al secondo
anno  della  Scuola,  previo  giudizio  favorevole  del Consiglio dei
professori.
  Essi saranno tenuti a sostenere le prove di cui ai comma b) e c)".
  Dopo l'attuale art. 145. - Sono inseriti modificando di conseguenza
la   successiva  numerazione,  i  seguenti  nuovi  articoli  relativi
all'istituzione  delle  Scuole  di  perfezionamento in "Storia antica
medioevale  e  moderna",  "Storia  dell'arte  medioevale  e  moderna,
"Geografia".