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LEGGE 17 febbraio 1951, n. 214

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

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Testo in vigore dal: 27-4-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  estesa dal 1 gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia,
della  legge  29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni
tributarie   per   anticipazioni   e   finanziamenti   in  genere  in
correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di
crediti.
  E'  altresi'  estesa  dal  1  gennaio  1951  al  31  dicembre  1951
l'efficacia  delle  disposizioni  contenute nell'articolo unico della
legge  11  marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti
vantati  in  dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data
di cessazione dello stato di guerra.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come Legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                       TOGNI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI