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LEGGE 9 gennaio 1951, n. 204

Onoranze ai Caduti in guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 22-4-1951
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Commissario  generale  per le onoranze ai Caduti, istituito con
decreto-legge  31  maggio  1935,  n.  752,  convertito  nella legge 9
gennaio  1936,  n.  132,  in sostituzione del Commissario del Governo
previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni
alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.
  I  poteri  gia'  spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri
per  le  leggi  12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono
attribuiti al Ministro per la difesa.