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LEGGE 6 febbraio 1951, n. 127

Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

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Testo in vigore dal: 15-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  trattamento  spettante  in  caso di risoluzione del rapporto di
impiego  del  personale  a  contratto  quinquennale  degli Uffici del
lavoro  e della massima occupazione, di cui alla tabella C annessa al
decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:
    a)  mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato
dalle seguenti contribuzioni:
      1)  un  contributo mensile a carico dello Stato, pari al dodici
per  cento  dello  stipendio,  aumentato,  a decorrere dal 1 novembre
1948,  ai  sensi  dell'art.  3  della legge 29 aprile 1949, n. 221, e
successive modificazioni;
      2)  un  contributo  mensile  a  carico  del dipendente, pari al
cinque  per  cento  dello  stipendio,  aumentato,  a  decorrere dal 1
novembre  1948,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n.
221, e successive modificazioni;
    b)  mediante  la  concessione  di una indennita' di licenziamento
commisurata  ad  una mensilita' del solo stipendio spettante all'atto
della  cessazione  del servizio per quanti sono gli anni di effettivo
servizio  prestato.  La  frazione  di  anno  superiore  a sei mesi si
computa come anno intero.