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LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ogni  provincia  ha  un  Consiglio provinciale, un presidente della
Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.