stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 112

Modificazioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale.

nascondi
Testo in vigore dal: 25-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale
16 novembre 1944, n. 425, e' sostituito dai seguenti:
  "I  Ministri  per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per
le   cooperative   edilizie   rispettivamente  sottoposte  alla  loro
vigilanza,   assegneranno  altri  alloggi,  possibilmente  di  uguale
consistenza  e  valore, che si siano resi disponibili nella stessa od
in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze
pronunciate  nella  rispettiva  competenza,  ai  sensi dei precedenti
articoli  1  e  2,  ai  soci  gia'  dichiarati  decaduti o radiati in
applicazione  dell'art.  2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1765,  e  del  regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si
trovino  in  condizioni  di  ottenere  la reintegrazione prevista nel
presente  e nel precedente art. 4, perche' l'alloggio originariamente
ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione
o per atto tra vivi.
  "Analoga  assegnazione sara' disposta a favore degli eredi dei soci
indicati  nel  comma  precedente  e  a  favore  di coloro che vengono
privati  dei  loro  alloggi per effetto delle reintegrazioni previste
nel presente decreto".