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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 32

Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  tariffa  degli  onorari  per le prestazioni professionali dei
geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le
modificazioni seguenti:
  "La vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 170 all'ora per
il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.
  La  vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 320 all'ora per
il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.
  Le  aliquote  di  maggiorazione  di cui al primo comma dell'art. 33
sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti,
quelle  del  secondo  comma  dello stesso articolo in lire 200 per il
geometra e lire 150 per gli aiutanti.
  L'aliquota  per  le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista
per  la  categoria  I,  lettera D, della tabella H e' fissata in lire
4,10".