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LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1976)
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Testo in vigore dal: 22-1-1976
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Multa  per  la  fabbricazione,  preparazione,  vendita, introduzione,
  trasporto,   deposito,   detenzione,  esportazione,  lavorazione  e
  alterazione di tabacco.

  Nei  casi  di  contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64,
numeri  3  e  5;  65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio
1942, n. 907, il colpevole e' punito:
    1)  con  la  multa  da  lire  30  mila  a  lire  90 mila per ogni
chilogrammo,  quando  il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato
di qualunque specie;
    2)  NUMERO  ABROGATO  DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
  La  multa e' ridotta da un terzo alla meta' quando la quantita' del
tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
  Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche
il  tabacco  greggio  che  sia  stato  sottoposto  a  trinciatura o a
qualsiasi altra lavorazione e manipolazione.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1975, N.724)).