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LEGGE 3 gennaio 1951, n. 12

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
    "Sino  a  tutto  l'anno  1951  l'avanzamento  nei  vari gradi dei
sottufficiali  e  dei  militari  di  truppa  della Guardia di finanza
continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo
da  qualsiasi  esame  od  esperimento  e  dai prescritti requisiti di
comando  e  di  servizio,  fermi  restando  i requisiti di permanenza
minima  nel  grado  di  cui  agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno
1937, n. 913".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI