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LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
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Testo in vigore dal: 7-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' concessa un'indennita':
    a)  per  le  requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od
occupazioni  di  beni  immobili  operate,  anche  senza atto formale,
direttamente  dalle  Forze  armate  alleate  o per mezzo di Autorita'
italiane;
    b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
    c)  per  i  beni  mobili  acquistati  dalle  Forze armate alleate
direttamente o per mezzo di Autorita' italiane;
    d)  per  i  danni,  immediati  e  diretti,  causati  a beni dalle
requisizioni di cui alla lettera a);
    e)  per  i  danni,  immediati  e  diretti, causati da atti non di
combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.