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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 6

Concessione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di lire 500 milioni.

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Testo in vigore dal: 2-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati
e' concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni.
  Tale  contributo  sara'  impiegato dal Consiglio di amministrazione
dell'Opera,  sentiti  i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici,
in  finanziamenti ed investimenti per la costruzione di alloggi e per
attivita' artigiane ed economiche.