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LEGGE 4 novembre 1950, n. 1092

Norme transitorie per la retrodatazione dalla nomina a posti di direttore e di insegnante negli Istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-2-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  vincitori  di  concorsi  a cattedre negli Istituti di istruzione
artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1
del  regio  decreto-legge  25  febbraio  1939,  n.  335, e successive
disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici,
immessi  nei  ruoli  degli  insegnanti  degli Istituti cennati con la
decorrenza  piu'  utile, in relazione alla data di approvazione degli
atti del rispettivo concorso.
  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
riguardi   dei   direttori  e  degli  insegnanti  degli  Istituti  di
istruzione  artistica  designati per la nomina senza concorso, la cui
nomina in ruolo fu ritardata perche' gli interessati erano celibi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI