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LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1046

Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali.

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Testo in vigore dal: 20-1-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e
successive  modificazioni,  il  limite dell'importo delle aperture di
credito  occorrenti  ai  pagamenti  per il funzionamento del servizio
delle  escavazioni  portuali  del  Ministero  dei  lavori pubblici e'
portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI