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LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1999)
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Testo in vigore dal: 25-5-1999
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da
quella  in  cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta,
per  la  durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni,
anche  se  entro  detto  periodo  siano  trasferiti ad altra sede, la
indennita'  di  missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio
1947, n. 7, e successive modificazioni.
  La  indennita'  e' corrisposta nella misura massima per I primi sei
mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi.
  La indennita' cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede
in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36)
che  "A  decorrere  dal  1  gennaio 1996 l'indennita' continuativa di
missione  prevista  dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950,
n.  1039,  dall'articolo  13  della  legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito  dall'articolo  6  della  legge  19  febbraio 1981, n. 27,
nonche'  dalla  legge  10  marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del
decreto-legge  4  agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno,
in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per
il semestre successivo."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione
prevista  dagli  articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039,
dall'art.  13  della  legge  2  aprile  1979,  n. 97, come sostituito
dall'art.  6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge
10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987,
n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402,  e'  corrisposta  per un solo anno, in misura intera per i primi
sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo."