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LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1017

Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato, alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48.

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Testo in vigore dal: 30-12-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali
ne  facciano  domanda  alla  Camera  agrumaria  per  la  Sicilia e la
Calabria,  sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso un
contributo da determinarsi come al successivo art. 3.
  L'accertamento  che  il citrato di calcio per il quale e' richiesto
il contributo e' stato prodotto nella campagna 1947-48 e' fatto dalla
Camera  agrumaria,  entro il termine di sessanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria
e' definitivo.