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LEGGE 25 novembre 1950, n. 945

Provvedimenti a favore degli aspiranti alle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio nonchè alla qualifica di scrivano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-12-1950
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  minimo di ventiquattro mesi di navigazione in servizio
di  coperta  su navi nazionali, richiesto dall'art. 62 del Codice per
la  marina  mercantile,  tuttora  in vigore in base all'art. 1328 del
Codice  della navigazione, ai fini del conseguimento delle patenti di
capitano  di  lungo  corso  oppure  di  gran cabotaggio, e' ridotto a
diciotto  mesi  nei  confronti  dei diplomati aspiranti al comando di
navi  mercantili  che abbiano compiuto su navi di bandiera estera, in
servizio  di  coperta,  un  tirocinio  di navigazione non inferiore a
trenta  mesi,  dei  quali  almeno sei effettuati posteriormente all'8
maggio 1945 e dal conseguimento del diploma nautico.