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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 913

Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 14-12-1950
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi',  autorizzato
a reclutare annualmente, a domanda, volontari  ausiliari  tratti  dai
giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi  per  obbligo  di
leva nello stesso anno e che abbiano  ottenuto  il  necessario  nulla
osta dalle competenti autorita'  militari;  essi  debbono  essere  in
possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. La durata massima del  servizio  dei  volontari
ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari  non  puo'
superare il 10 per cento degli organici vigenti".