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LEGGE 21 novembre 1950, n. 897

Erezione in ente di diritto pubblico della "Fondazione Gerolamo Gaslini", con sede in Genova.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2012)
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Testo in vigore dal: 21-6-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' eretta in ente di diritto  pubblico,  con  sede  in  Genova,  la
"Fondazione Gerolamo Gaslini", che trae origine dall'atto costitutivo
28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in  Genova,  con  il
quale  il  cavaliere  del  lavoro  Gerolamo  Gaslini  trasferisce  in
proprieta' alla Fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in
L. 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al  momento
del trapasso della gestione. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 131, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al
fine  di  continuare  a  perseguire  gli  originari  scopi  contenuti
nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e' trasformato  in  fondazione  con  personalita'
giuridica di diritto  privato  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361.  A
decorrere  dalla  data  di  iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  2000,  cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n.  897,  con  particolare
riferimento a  quelle  che  attribuiscono  al  Ministro  dell'interno
l'esercizio  di  funzioni  di  alta  vigilanza  nei  confronti  della
predetta fondazione".