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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 846

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.

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Testo in vigore dal: 1-11-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27
maggio  1929,  n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa
Sede, e' aumentato di venti volte.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI