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LEGGE 30 luglio 1950, n. 738

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

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Testo in vigore dal: 6-10-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  riguardi  degli  ufficiali generali e superiori dell'Esercito,
della  Marina  e  dell'Aeronautica,  collocati  nella  riserva  o  in
ausiliaria  ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n.
384,  anteriormente  al  1  giugno  1947  nonche'  nei riguardi degli
ufficiali   inferiori   della   Marina,  collocati  in  ausiliaria  o
dispensati  dal  servizio  in  base  al  regio decreto legislativo 31
maggio  1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera
c),  del  decreto  legislativo  14 maggio 1946, n. 384, nonche' dagli
articoli  4,  lettera  c)  e 5 lettera b), del decreto legislativo 31
maggio  1946,  n. 490, e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947,
tenendo  conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di
decorrenza  dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o
in ausiliaria o di dispensa dal servizio.