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LEGGE 30 luglio 1950, n. 723

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

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Testo in vigore dal: 17-9-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  di  finanziamenti  relativi  all'acquisto  di
macchinari  ed  attrezzature il Ministero del tesoro e' autorizzato a
utilizzare  una  somma  di  lire,  fino al limite massimo di lire 100
miliardi,  dal  conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto
1948,  n.  1108,  a  valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti
previsti  dall'Accordo  di  cooperazione  economica, approvato con la
legge medesima e assegnati all'Italia.