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LEGGE 28 luglio 1950, n. 686

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

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Testo in vigore dal: 22-9-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dal  1  luglio  1950  al 30 giugno 1951 in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI