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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 616

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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Testo in vigore dal: 8-9-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
approvato  con  il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato
con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467 e
24 ottobre 1942, n. 1439;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute  le  proposte  di  modifica,  allo  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato   con   i   decreti   succitati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:

  Art. 7. - E' aggiunto il seguente comma:
  "Nessun anno di stadio e' valido se lo studente non si sia iscritto
e  non  abbia  ottenuto  attestazioni  di  frequenza  in  almeno  tre
insegnamenti".
  Dopo  l'art.  17.  -  E'  aggiunto  il  seguente nuovo articolo col
relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art.  18.  -  "Presso  la  Facolta'  di  giurisprudenza funziona un
Seminario   di   applicazione  forense  disciplinato  da  un  proprio
regolamento interno approvato dalla Facolta'".
  Attuale art. 44. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari per
il diploma in statistica, e' aggiunto quello di "biometria".
  Attuale  art 51. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del
corso  di  laurea  in  lettere sono soppressi quelli di "storia della
letteratura  latina,  medioevale"  e  di "storia, orientale antica,",
mentre e' aggiunto quello di "lingua e letteratura ungherese".
  Il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  Facolta'  ove lo ritenga opportuno, potra' controllare i piani
di  studio  presentati  dagli  studenti  per il loro coordinamento ed
approvarli prima che siano resi definitivi".
  Attuale art. 52. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari per
il  corso  di laurea in filosofia vengono soppressi quelli di "storia
orientale antica" e di "biologia delle razze umane".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa
approvazione della Facolta'".
  Attuale  art.  55.  - Al secondo comma le parole: "E' in potere del
preside  udito  il  parere  della Facolta' di consentire ai laureati"
sono sostituite dalle seguenti:
  "E' in potere della Facolta' di consentire ai laureati".
  Il penultimo ed ultimo comma sono sostituiti dai seguenti:
  "Per gli studenti di cui e' parola nei precedenti comma la Facolta'
determina  il  numero  minimo  degli  insegnamenti che debbono essere
seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.
  Per  gli  studenti stranieri che intendono iscriversi alla Facolta'
per  conseguire  la  laurea  in  lettere  o in filosofia, la Facolta'
stabilisce  a  quale  anno  di studio debbono essere iscritti e quali
insegnamenti  debbono  seguire  e  consiglia,  il  piano di studi. La
Facolta'  giuridica  dell'equipollenza  o  meno  dei titoli di studio
conseguiti  all'estero  richiesti  normalmente  per l'ammissione alla
Facolta'".
  Attuale art. 62. - E' soppresso il terzo comma.
  Attuale  art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari per
l'indirizzo   organico   biologico  e'  aggiunto  quello  di  chimica
applicata (ai materiali da costruzione).
  All'elenco   degli   insegnamenti   complementari  per  l'indirizzo
inorganico  -  chimico  fisico  e'  aggiunto  quello  di "scienza dei
metalli".
  Dopo l'attuale art. 75. - Viene aggiunto il seguente nuovo articolo
col   conseguente   spostamento   della  numerazione  degli  articoli
successivi.
  Art.  73. - "L'esame di mineralogia deve essere preceduto da quello
di  clinica generale ed inorganica parte 1ª. L'esame di esercitazioni
di  analisi  chimica  applicata,  4° anno, puo' essere sostenuto solo
dopo  aver  superato  quello  di  esercitazioni  di  analisi  chimica
quantitativa.  L'esame  di  chimica organica industriale, deve essere
preceduto  da  quello  di esercitazioni di chimica organica e analisi
organica.
  Gli  esami  di  scienza  dei metalli, di elettrochimica e di fisica
tecnica  debbono  essere  preceduti  da  quello di chimica fisica 1ª.
L'esame  di spettroscopia, puo' essere sostenuto solo, dopo superati,
quelli di chimica fisica 1° e 2°.
  Attuale  art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari per
il corso di laurea in fisica sono aggiunti gli insegnamenti seguenti:
    "Spettroscopia";
    "Fisica terrestre".
  Attuale art. 77. - E' aggiunto il seguente comma:
  "Lo  studente non puo' iscriversi al terzo anno di esercitazioni di
fisica   sperimentale   senza   aver  prima  superato  gli  esami  di
"esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e 2° anno di corso".
  Attuale  art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari per
il  corso  di  laurea  in  matematica  e fisica e' aggiunto quello di
"spettroscopia".
  Attuale  art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari per
il corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
    "Geografia fisica";
    "Genetica".
  Attuale  art.  89.  - E' soppressa l'espressione seguente contenuta
nel quarto comma: "il candidato alla laurea in fisica e in matematica
e fisica deve sostenere una prova pratica di fisica sperimentale".
  E'  inoltre  aggiunto  il seguente comma: "gli studenti iscritti ai
corsi  per le lauree in scienze matematiche, in fisica e matematica e
fisica debbono sostenere una prova di cultura alla quale sono ammessi
dopo aver superato tutti gli esami speciali e prima della discussione
della tesi di laurea.
  La predetta prova consta: a) per coloro che aspirano alla laurea in
scienze   matematiche,   di   una  prova  scritta  consistente  nella
risoluzione   di   un   problema   di   applicazione,  delle  nozioni
fondamentali  impartite nei corsi di matematica del primo biennio; b)
per  coloro  che  aspirano  alla  laurea  in  fisica  di una prova di
laboratorio;  c)  per coloro che aspirano alla laurea in matematica e
fisica  della  prova  di  cui  alla lettera a) quando la loro tesi di
laurea riguardi le scienze matematiche.
  La   Commissione  esaminatrice  e'  composta,  in  ogni  caso,  dai
professori  di  ruolo  delle  discipline  matematiche e fisiche ed ha
facolta'  di  aggregarsi  altri  membri  scelti fra gli insegnanti, a
qualunque  titolo,  dei  corsi  nei quali i candidati hanno sostenuto
degli esami.
  La  Commissione  di laurea terra' particolarmente conto della prova
di cultura nell'assegnare il voto di laurea.
  Attuale art. 95. - E' sostituito dal seguente:
  "La   direzione  e  la  vigilanza  del  Seminario  e'  affidata  ai
professori  della  Facolta' "uno dei quali viene scelto dai Consiglio
della Facolta' come direttore per la durata di un biennio".
  Attuale  art.  112.  Nel  secondo comma sono soppresse le parole "e
l'argomento  di  due  tesine orali in materie diverse da quella della
dissertazione scritta".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 giugno 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1950
  Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 52. - CARLOMAGNO