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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 615

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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Testo in vigore dal: 8-9-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927, n. 2797 e modificato con regi
decreti 30 ottobre 1930, n. 1772, 1 ottobre 1931, n. 1380, 26 ottobre
1933, n. 2401, 13 dicembre 1934, n. 2423, 1 ottobre 1936, n. 2076, 20
aprile 1939, n. 1067, 1 agosto 1941, n. 893, 26 marzo 1942, n. 330, 5
settembre 1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato  30 dicembre 1947, n. 1735, con decreti del
Presidente  della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 e 30 ottobre 1949,
n. 1002;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' predetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato con i decreti succitati, e' cosi' ulteriormente modificato
  Art. 25. - All'elenco dei corsi di laurea della Facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, viene aggiunto quanto appresso:
    f) la laurea in scienze biologiche.
  Art. 48. - Viene aggiunto il seguente comma:
    "Devonsi  osservare  le  seguenti  precedenze di esami L'esame di
"chimica  generale  ed inorganica 1°" deve precedere ogni altro esame
di materia chimica.
    L'esame  di  "fisica  sperimentale  1°"  deve precedere quella di
"esercitazioni di fisica" e di "fisica sperimentale 2°".
    Gli  esami di "istituzioni di matematiche 1°" e di "esercitazioni
di  matematiche  1°" devono precedere l'esame di "fisica sperimentale
2°".
    Gli  esami  di  "chimica  generale  ed  inorganica  1° e 2°" e di
"fisica sperimentale 1° e 2°" debbono precedere gli esami di "chimica
fisica 1° e 2°".
    L'esame  di  "chimica  generale  ed inorganica 1°" deve precedere
l'esame di "mineralogia".
  Art. 52. - Viene aggiunto il seguente comma:
    "Devonsi  osservare  le seguenti precedenze di esami Gli esami di
"chimica  generale  ed  inorganica"  e  di "chimica organica" debbono
precedere l'esame di "fisiologia generale".
    L'esame   di  "zoologia"  deve  precedere  l'esame  di  "anatomia
comparata".
    L'esame  di  "chimica  generale  ed  inorganica"  deve  precedere
l'esame di "mineralogia".
    L'esame di "mineralogia" deve precedere l'esame di "geologia".
  Dopo  l'art.  58.  -  Vengono  aggiunti  i seguenti nuovi articoli,
relativi  all'istituzione  del corso di laurea in scienze biologiche,
con  il  conseguente  spostamento  della  relativa  numerazione degli
articoli successivi.
  Art.  59.  -  La durata del corso di studi per la laurea in scienze
biologiche e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) istituzioni di matematiche;
    2) fisica;
    3) chimica generale e inorganica;
    4) chimica organica;
    5) botanica (biennale);
    6) zoologia (biennale);
    7) anatomia comparata;
    8) anatomia umana;
    9) istologia ed embriologia;
    10) fisiologia generale (bienniale);
    11) chimica biologica;
    12) igiene.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) chimica fisica;
    2) biologia generale;
    3) generica;
    4) zooculture (bachi; api; avi; coniglicoltura);
    5) microbiologia;
    6) parassitologia;
    7) fisiologia vegetale;
    8) geologia;
    9) paleontologia;
    10) statistica.
  I  corsi  teorici,  sia  fondamentali,  sia  complementari, sono di
regola  integrati  da esercitazioni pratiche sul cui profitto ciascun
insegnante stabilisce opportuni criteri di accertamento.
  Art.  60. - Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia"
comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.
  Per  essere ammesso a conseguire la laurea in scienze biologiche lo
studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli
insegnamenti  fondamentali  ed  in quattro almeno da lui scelti fra i
complementari.
  Gli  esami  di  "chimica  generale  ed  inorganica"  e  di "chimica
organica" debbono precedere l'esame di "fisiologia generale".
  L'esame   di   "zoologia"   deve   precedere  quello  di  "anatomia
comparata".
  Art.  61. - Per il conseguimento della laurea in scienze biologiche
lo  studente  deve  presentare  una  dissertazione  scritta  sopra un
argomento   di   scienze  biologiche  concordato  con  un  professore
ufficiale della Facolta'.
  La   dissertazione   deve   essere   presentata   alla   segreteria
dell'Universita'  almeno  dieci  giorni  prima  dell'esame  di laurea
insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui
all'art. 10.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di laurea lo studente deve inoltre
avere  sostenuto  con  approvazione  un colloquio di cultura generale
nelle scienze biologiche davanti ad una commissione di tre professori
ufficiali  della  Facolta',  fra  cui il preside, possibilmente prima
della assegnazione della tesi di laurea.
  Art. 62. - L'esame di laurea comprende:
    1) una prova pratica nella materia scelta per la tesi di laurea;
    2)  la  discussione  orale  della  prova  pratica e della tesi di
laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  sui tre argomenti scelti dal
candidato, a norma dell'art. 10 del presente statuto.
  Art.  121, relativo alla "Scuola di specializzazione sulle conserve
alimentari  di origine vegetale", il penultimo comma viene sostituito
dal  seguente  "Materie  prime destinate all'industria conserviera di
origine  vegetale  -  Legislazione  delle conserve - Nuovi impianti -
Assicurazioni  -  Contratti  di  lavoro  - Contabilita' di fabbrica -
Conferenze  di  chimica  organica  -  Conferenze  varie  e  visite  a
fabbriche di conserve e di scatole".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 maggio 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1950
  Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 53. - CARLOMAGNO