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LEGGE 12 luglio 1950, n. 591

Abolizione delle cauzioni commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1952)
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Testo in vigore dal: 2-9-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita
al  pubblico  di  merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2
del  regio  decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella
legge  18  dicembre  1927,  n. 2501, e per il commercio ambulante con
l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito.