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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 530

Autorizzazione della prelevazione di L. 829.607.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

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Testo in vigore dal: 13-8-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 42 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto l'art. 87, quarto e quinto comma,  della  Costituzione  della
Repubblica; 
  Viste le leggi 5 agosto 1949, numeri 604 e 614 e 31  ottobre  1949,
n. 780; 
  Considerato che sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste
inscritto nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, esiste  la  necessaria
disponibilita'; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 419
dello stato di previsione della spesa del Ministero del  tesoro,  per
l'esercizio finanziario 1949-50, e' autorizzata la prelevazione di L. 
829.607.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei  seguenti
stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: 
    

     Ministero delle finanze:
  Cap.  n.  73-bis. -  Spese confidenziali per la
repressione  del contrabbando dei generi di mono-
polio............................................      L.  25.000.000

     Ministero della pubblica istruzione:
  Cap. n. 233-bis. - Spese per l'acquisto del Pa-
lazzo Davanzati, ecc.............................      L.   4.607.000
  Cap.  n.  233-quarter (di nuova istituzione). -
Spese per l'acquisto del Palazzo Barberini in Ro-
ma ai termini della legge 1  giugno 1939, n. 1089      "  800.000.000
                                                          -----------
                                        Totale...      L. 829.607.000
                                                          -----------

    
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 giugno 1950 
 
                               EINAUDI 
 
                                                   DE GASPERI - PELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1950 
  Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 81. - CARLOMAGNO