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LEGGE 9 giugno 1950, n. 520

Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.

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Testo in vigore dal: 29-7-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1950, la misura degli assegni familiari
di   carovita   prevista  per  la  gestione  del  commercio  e  delle
professioni  e  arti  della  Cassa  unica  degli  assegni  stessi  e'
maggiorata  di  lire  20  giornaliere per ciascun figlio di operaio o
impiegato.
  Con  la  stessa  decorrenza,  la  misura dei relativi contributi e'
maggiorata  del  2,30  per  cento  della  retribuzione lorda entro il
limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.
  Nulla  e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22  novembre  1949,  n.  861,  ai  fini  della determinazione e della
modifica dei contributi.