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LEGGE 22 giugno 1950, n. 480

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.

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Testo in vigore dal: 21-7-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  degli  impegni  che il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato  ad  assumere  nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma
dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevato di lire un
miliardo, ripartito come segue:
    1)  per  contributi nella costruzione delle opere stradali di cui
all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche
di  cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire
150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
    2)  per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui
agli  articoli  3,  4,  5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n.
589:  lire  380  milioni,  di  cui  lire  190  milioni  per  l'Italia
meridionale ed insulare;
    3)  per  contributi  nella  costruzione  delle  opere di edilizia
scolastica  di  cui  all'art.  8  della  suindicata  legge:  lire 320
milioni,  di  cui  lire  160  milioni  per  l'Italia  meridionale  ed
insulare;
  La  somma  complessiva  di  lire  35  miliardi  occorrenti  per  il
pagamento  dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita
per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire
17.500.000.000  all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici  in  ragione  di  un miliardo in ciascuno degli esercizi dal
1950-51 al 1984-85.