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LEGGE 9 giugno 1950, n. 434

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

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Testo in vigore dal: 26-7-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'esercizio  finanziario  1949-50 sono autorizzate le seguenti
spese straordinarie del Ministero della difesa:
    lire  100.000.000  per  viaggi,  indennita'  di  missione e altre
speciali  indennita'  ai personale addetto alla bonifica dei depositi
di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
    lire  1.000.000.000  per  l'acquisto di automezzi e motomezzi per
costituire  e  completare  dotazioni; per l'acquisto di macchinario o
attrezzature  per  l'impianto  e ripristino di officine riparazioni e
depositi carburanti di piccola capacita';
    lire  50.000.000  per la bonifica dei depositi di munizioni e del
territorio  nazionale  da  ordigni  esplosivi  (escluse  le  spese di
personale)  lire  800.000.000  per  la  costruzione,  sistemazione di
impianti  relativi  ai  campi  di  aviazione aperti al traffico aereo
civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;
    lire  400.000.000  per  acquisto  di  automezzi  e  motomezzi per
costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.