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LEGGE 25 marzo 1950, n. 167

Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal: 12-5-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  posti di vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla
tabella  A.  allegato  1  al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n.
111,  disponibili  alla data di attuazione della presente legge, sono
conferiti,  mediante  concorso  per titoli ed esami, ai funzionari di
grado  8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della
Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di
finanza  e  degli  Uffici provinciali del tesoro, nonche' a quelli di
grado  9°  di  gruppo  A  degli stessi ruoli che abbiano l'anzianita'
prescritta  per  essere ammessi agli esami di promozione per il grado
8° per merito distinto.