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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1169

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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Testo in vigore dal: 28-4-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31
ottobre  1929, n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n.
1339,  27 ottobre 1932, n. 2098, 13 dicembre 1934, n. 2408, 1 ottobre
1936,  n.  2462,  27 ottobre 1937, n. 2170, 9 maggio 1939, n. 1314, 5
ottobre  1939,  n. 1744, 26 ottobre 1940, n. 2071, 27 aprile 1942, n.
469,  24  ottobre  1942, n. 1652 e con i decreti del Capo provvisorio
dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e 17 febbraio 1949, n. 97;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuto  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art. 56. - Dopo la laurea in chimica aggiungere:
    "Laurea in chimica industriale".
  Dopo  l'art. 63 aggiungere il seguente nuovo articolo relativo alla
istituzione  del  corso  di  laurea  in  "chimica  industriale",  col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 64. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica
industriale  e'  di  cinque  anni,  divisi  in  un  biennio  di studi
propedeutici  comune  con  la  laurea in chimica, e in un triennio di
studi di applicazione.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono  insegnamenti  fondamentali  del biennio di studi propedeutici
quelli indicati all'art. 61 per il biennio di studi propedeutici alla
laurea in chimica.
  Sono insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione:
    1) chimica fisica (biennale);
    2) fisica tecnica;
    3) chimica industriale (biennale);
    4) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
    5) esercitazioni di chimica, fisica (biennale);
    6) esercitazioni di chimica industriale (biennale);
    7)   impianti   industriali   chimici  con  elementi  di  disegno
(biennale);
    8) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) analisi matematica (algebrica, ed infinitesimale) (biennale);
    2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
    3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
    4) fisica superiore;
    5) elettrotecnica,;
    6)  misure  elettriche  (corso  speciale  per  chimici  e chimici
industriali);
    7) chimica, agraria;
    8) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
    9) chimica organica industriale;
    10) elettrochimica;
    11) chimica applicata;
    12) siderurgia e metallurgia;
    13) scienza dei metalli;
    14) fisiologia ed igiene del lavoro industriale.
  I  tre  insegnamenti  complementari  di  "analisi  matematica",  di
"geometria,  analitica  con  elementi  di proiettiva" e di "meccanica
razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche" (biennale).
  L'insegnamento  di  "analisi  matematica"  sara'  impartito  da due
professori  ciascuno  dei  quali insegnera' alternativamente "analisi
algebrica"  per  il  primo  anno  ed  "analisi infinitesimale" per il
secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
  Per  ottenere  l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente
deve  aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali  del  triennio  di  applicazione  e almeno in quattro di
quelli da lui scelti tra i complementari.
  All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione
lo  studente deve sottoporre all'approvazione della Facolta' l'elenco
degli  insegnamenti  complementari  prescelti. La scelta fatta in tal
modo  e' impegnativa e non puo' comunque subire variazioni durante il
corso degli studi.
  I  laureati  in  chimica  potranno essere ammessi al quarto anno di
corso  della laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi
e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:
    1) chimica industriale (biennale);
    2)   impianti   industriali   chimici  con  elementi  di  disegno
(biennale);
    3) elementi di diritto e di legislazione sociale;
    4) fisica tecnica;
    5) esercitazioni di chimica industriale (biennale).
  L'esame  di  "fisica  tecnica"  eventualmente gia' sostenuto per la
laurea  in  chimica,  potra'  essere  convalidato  agli effetti della
iscrizione  al  quarto  anno  di  corso  per  la  laurea  in "chimica
industriale".
  Art.  97. - Vengono soppressi gli insegnamenti complementari di cui
ai numeri 27, 28, 29 e 30 ed aggiunti i seguenti:
    "27) chimica analitica;
    28) chimica fisica;
    29) chimica organica;
    30) elettrochimica;
    31) impianti industriali chimici;
    32) metallurgia e metallografia;
    33) tecnologie speciali;
    34) complementi di matematica".
  Art.  102.  - All'insegnamento "costruzioni stradali e ferroviarie"
dopo  le  parole  "topografia  con  elementi di geodesia" aggiungere:
"scienza delle costruzioni".
  Al  secondo  comma  dopo  "tecnologie generali" (chimica applicata)
aggiungere:  "tecnica ed economia dei trasporti (meccanica applicata,
macchine),  chimica  fisica (chimica applicata), impianti industriali
chimici   (chimica,  industriale),  elettrochimica  (elettrotecnica),
metallurgia   e   metallografia   (chimica   applicata  e  tecnologie
generali)".
  Dopo  l'art.  143  aggiungere  i  seguenti  nuovi articoli relativi
all'istituzione  di  un  "corso  di  perfezionamento  in matematica e
fisica  per  l'insegnamento  nelle  scuole  medie",  col  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi.

        Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

  Art. 144. - E' istituito presso la Facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  un  "Corso  di  perfezionamento in matematica e
fisica per l'insegnamento nelle scuole medie".
  Art.  145.  -  Sono  ammessi  a  frequentare il corso i laureati in
matematica, in matematica e fisica, in fisica e in ingegneria.
  Art.  146.  -  Il  corso ha la durata di un anno e gli insegnamenti
sono i seguenti:
    1) complementi ed esercitazioni di matematica elementare;
    2) complementi ed esercitazioni di analisi matematica;
    3) complementi ed esercitazioni di geometria;
    4) complementi ed esercitazioni di fisica generale;
    5)   preparazione   delle   esperienze   dimostrative  di  fisica
elementare;
    6) critica dei principi e critica dei libri di testo.
  Gli  iscritti  che  avranno  frequentato  il corso conseguiranno un
certificato  di  studi,  dopo  aver  superato  una  prova  scritta di
matematica  e una di fisica, nonche' una prova di capacita' didattica
ed un colloquio sugli argomenti svolti nel corso.
  Per  le  Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le
Commissioni degli esami di profitto.
  Le  tasse  e sopratasse da pagarsi dagli iscritti saranno stabilite
di  anno  in  anno dal Consiglio di amministrazione su proposta della
Facolta'.
  Nell'attuale  art.  144  il  testo  dell'ultimo  periodo  va  cosi'
modificato:
  "Le  tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti saranno stabilite
di  anno  in  anno dal Consiglio di amministrazione su proposta della
Facolta'".
  Dopo  l'attuale  art.  144  aggiungere  i  seguenti  nuovi articoli
relativi all'istituzione di un corso di perfezionamento in "trasporti
ferroviari",  col  conseguente  spostamento  della  numerazione degli
articoli successivi:
  Art.  145.  -  E'  annesso  alla  Facolta' d'ingegneria un corso di
perfezionamento in trasporti ferroviari.
  Art. 146. - Il corso ha la durata di un anno. Gli insegnamenti sono
i seguenti:
    1) complementi di meccanica applicata alle macchine;
    2) complementi di elettrotecnica e di macchine elettriche;
    3) trazione elettrica;
    4) studio e progetto della locomotiva;
    5) studio e progetto dei veicoli;
    6)  esperimenti  sul  materiale  rotabile e condotta dei mezzi di
trazione;
    7) esercizio del materiale rotabile;
    8) circolazione e segnalamento;
    9) tecnologie speciali.
  Detti  insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed,
eventualmente, da conferenze.
  Al  termine  del corso la Facolta' rilascia un certificato di studi
per  il conseguimento del quale e' necessario aver superato gli esami
delle singole materie.
  Per  le  Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le
Commissioni degli esami di profitto.
  Al  corso di perfezionamento sono ammessi i laureati in ingegneria.
Coloro  che non avessero frequentato e superato l'esame di tecnica ed
economia  dei  trasporti sono tenuti a frequentare tale insegnamento,
ed a superare il relativo esame.
  Le  tasse  e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite di
anno  in  anno  dal  Consiglio  di amministrazione, su proposta della
Facolta'.
  Nell'attuale  art.  155  aggiungere  dopo  la parola "urologia" "in
igiene e in clinica dermosifilopatica".
  Nell'attuale  art.  157  aggiungere  al primo periodo le parole "ed
eventualmente di altre Facolta'".
  Dopo  l'attuale  art.  204  aggiungere  i  seguenti  nuovi articoli
relativi all'istituzione della "Scuola di perfezionamento in igiene",
e della "Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica".

                Scuola di perfezionamento in igiene.

  Art.  205.  -  Il  corso  della Scuola ha la durata di due anni. Il
direttore dell'Istituto d'igiene e' direttore della Scuola.
  Art. 206. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    1)    igiene    generale:   aria,   suolo,   acqua,   abitazioni,
alimentazione;
    2) igiene speciale: infantile, della persona, scolastica, urbana,
rurale, dei trasporti, ospitaliera, del lavoro;
    3) epidemiologia generale e speciale e profilassi;
    4) microscopia, e micrografia applicata all'igiene;
    5) microbiologia, parassitologia, virus, immunologia;
    6) chimica e fisica applicata all'igiene;
    7) patologia e clinica delle malattie infettive;
    8) malattie professionali e del lavoro;
    9) demografia e statistica sanitaria, legislazione sanitaria;
    10) ingegneria sanitaria;
    11) macelli ed ispezioni delle carni;
    12)   tecnica   batteriologica   e   sierologica  applicata  alla
diagnostica delle malattie da infezione;
    13)  esercitazioni  di laboratorio nel campo della fisica e della
chimica applicata all'igiene;
    14)  tirocinio  pratico  per la direzione di un ufficio sanitario
provinciale  e  comunale,  per  la  direzione  di un ospedale e di un
laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
    15)   esame   d'impianti   e   progetti  d'impianti  a  carattere
igienico-sanitario.
  Art.  207.  -  L'insegnamento  teorico  e  pratico e' impartito dal
direttore   dell'Istituto  coadiuvato,  volta  per  volta,  da  altri
professori, liberi docenti della disciplina, assistenti dell'Istituto
e dirigenti di servizi sanitari che egli stesso indichera'.
  Art.  208.  - E' obbligatoria la frequenza ai singoli corsi nonche'
alle esercitazioni pratiche. Gli iscritti devono presenziare anche le
lezioni  d'igiene impartite agli studenti di medicina e chirurgia e a
quelli d'ingegneria.
  Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle
lezioni  e  delle  esercitazioni  ed  a  compiere  turni  d'internato
stabiliti dal direttore della Scuola.
  Il   servizio  d'internato  comporta,  l'adempimento  di  tutte  le
funzioni di assistente.
  Art.  209.  - Per conseguire il certificato annuale di profitto gli
iscritti devono sottoporsi ad una prova consistente nello svolgimento
di  un  tema  scritto,  di  un  esame orale e di prove di laboratorio
relative al programma svolto durante l'anno in corso.
  Art. 210. - Per ottenere il diploma, gli iscritti, superato l'esame
teorico-pratico  alla  fine  del  secondo  anno  di  corso,  dovranno
sostenere la discussione di una dissertazione scritta su un argomento
di indole sperimentale e compilativa.

      Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica.

  Art.   211.   -   La   Scuola   di   specializzazione   in  clinica
dermosifilopatica  ha  la durata di due anni (I e II corso, annuali),
ed ha sede nella clinica dermatologica dell'Universita'. Il direttore
della clinica e' direttore della Scuola.
  Possono iscriversi alla Scuola i laureati in medicina e chirurgia.
  Art. 212. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    a) anatomia e fisiologia della cute e degli organi sessuali;
    b) patologia generale della cute degli organi sessuali;
    c) patologia, semiotica e clinica dermatologica;
    d) venerologia clinica (sifilide e altre malattie veneree);
    e) terapia medica dermatologica, ed eudermia chirurgica;
    f) radiologia e terapia fisica dermatologica;
    g) terapia venereologica;
    h)   igiene   della  cute,  profilassi  dermatologica  (dermatosi
professionali, ecc.);
    i) profilassi anti-venerea.
  Art.  213.  -  I  corsi  sono  tenuti  da professori di ruolo delle
relative materie col concorso degli assistenti dei singoli istituti.
  Art.  214.  -  Gli  iscritti  alla  Scuola  hanno  l'obbligo  della
frequenza  ai  corsi  ed  alle  relative  esercitazioni  frequentando
abitualmente la clinica dermatologica quali medici interni.
  Art. 215. - Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di
ciascuno  dei  due  anni  di  corso. Alla fine del secondo anno segue
l'esame   di  diploma.  Questo  consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione  scritta  su  argomento  di pertinenza delle discipline
dermatologiche e venereologiche.
  Art.  216. - Superati gli esami di profitto e l'esame di diploma il
candidato  consegue  il diploma e il titolo di specialista in clinica
dermosifilopatica.
  Art.  217.  -  Su  proposta del direttore della Scuola, la Facolta'
medica  puo'  esonerare  da  un  anno  di corso i laureati forniti di
documenti  e  titoli  di  studio  atti  a  comprovare una sufficiente
preparazione nel campo della specialita'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1950
  Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 63. - CARLOMAGNO