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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1167

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-4-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,
approvato  con  regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con
regi  decreti  16  ottobre  1940,  n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5
settembre  1942,  n.  1235, 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del
Capo  provvisorio  dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreto
del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche della Universita' predetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato   con   i   decreti   succitati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Art. 19. - Nel penultimo comma, sostituire le parole "alla fine del
triennio" con "alla fine di ogni anno".
  Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere:
    "Storia, della musica";
    "Filologia, bizantina";
    "Biblioteconomia e bibliografia";
    "Storia dell'arte mussulmana e copta".
  Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere:
    "Storia della filosofia medioevale".
  Art.  37.  -  Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente
spostamento della numerazione degli arti coli successivi.
  "Gli  insegnamenti  di  letteratura  italiana,  letteratura latina,
letteratura   greca,   filologia  romanza,  storia  della  filosofia,
filosofia  teoretica  e  filosofia  morale che, a norma delle vigenti
disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un
esame alla, fine di ciascun anno di corso".
  Art. 60. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  insegnamenti biennali di "analisi matematica", di "geometria"
e  di  "disegno"  comportano  un  esame  alla fine di ciascun anno di
corso.  L'insegnamento  di  "fisica  sperimentale"  comporta un esame
teorico e due pratici".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1950
  Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. - FRASCA