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LEGGE 9 marzo 1950, n. 105

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'art. 5 dei regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal: 31-3-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie
ed  agli  allievi  del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la
somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.
  Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.
  Con   successivo  provvedimento  legislativo  si  provvedera'  alla
corresponsione  degli  arretrati,  ai sensi del regio decreto-legge 3
gennaio 1944, n. 6.