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LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1163

Elevazione del limite di spesa previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-4-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  di  L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del decreto
legislativo   3  maggio  1948,  n.  1149,  concernente  modificazione
all'art.   2   della  legge  13  novembre  1947,  n.  1422,  relativa
all'approvazione  dello  scambio  di  Note  effettuato  in  Roma  tra
l'Italia  e  la  Francia  per il ricupero di navi mercantili francesi
affondate   nelle  acque  territoriali  italiane,  e'  elevato  a  L.
4.800.000.000.