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LEGGE 6 marzo 1950, n. 104

Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.

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Testo in vigore dal: 14-4-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  del  regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313,
convertito  nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e quelle del decreto
luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sono abrogate.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI