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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 102

Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza.

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Testo in vigore dal: 30-3-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della  pubblica istruzione ha facolta' di indire una
sessione   di  esami  per  l'abilitazione  alla  libera  docenza  con
l'osservanza  delle  disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto
legislativo  luogotenenziale  14  giugno  1945, n. 349, e di tutte le
disposizioni gia' in vigore nella precedente sessione.
  Per  la  partecipazione  agli esami di cui al presente articolo gli
aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.
  La  tassa  per  il  conferimento dell'abilitazione e' fissata nella
misura  di  lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio
nella  misura  di  lire 3000 da versarsi alle Universita' od Istituti
superiori  presso  cui  il  libero  docente intenda esercitate il suo
insegnamento.