stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1150

Modificazioni al testo unico delle leggi sulle servitù militari.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 10-3-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  20  dicembre  1932,  n.  1849, concernente
"Riforma  del  testo  unico  delle leggi sulle servitu' militari", e'
modificato come segue:
  "In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti
per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di
tiro,  dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna
e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati
esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo'
essere  assoggettato  a  servitu'  nei  modi previsti dalla, presente
legge".