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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 16-3-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  del  minimo  e del massimo della cauzione, che, ai sensi
dell'art.  10,  n.  2,  della  legge  14  novembre  1941, n. 1442, lo
spedizioniere  deve  versare  per  la prima, iscrizione negli elenchi
autorizzati  a  garanzia  delle  obbligazioni nascenti dall'esercizio
della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000.