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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1103

Modificazioni alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli.

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Testo in vigore dal: 15-2-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i
porti  di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera, d),
del  regio  decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4,
lettera  d),  del  regio  decreto-legge  20  gennaio  1924,  n.  239,
modificato  con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n.
2101,  con  il  regio  decreto-legge  12  luglio 1925, n. 1407, e con
l'art.  5  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
maggio 1947, n. 730, e' fissata, come segue:
    a)  lire  400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli
di  2ª  classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati
nel Mediterraneo;
    b)  lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli
di  2ª  classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei
situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;
    c)  lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli
di  2ª  classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi
da quelli sopra enunciati.
  Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa e',
per  le  diverse  provenienze, rispettivamente elevata a lire 40-80 e
200.