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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 991

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal: 26-1-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1350, modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche della predetta Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Roma e' ulteriormente
modificato come appresso:

                    Scuola di filologia classica

  L'art.  210  e'  sostituito  dal seguente: Il corso della scuola di
filologia classica ha la durata di due anni.
  Alla  scuola  possono iscriversi i laureati in materia classica con
ottima  votazione,  a  giudizio  insindacabile  del  Consiglio  della
scuola.
  Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:
    1) letteratura latina;
    2) letteratura greca;
    3) filologia greco-latina;
    4) glottologia;
    5) filologia bizantina;
    6) lingua e letteratura neo-greca;
    7) letteratura latina del medio-evo;
    8) antichita' greco-romane.
  Possono inoltre essere impartiti dalla scuola corsi speciali di:
    1) metodologia e storia della filologia classica;
    2) grammatica della lingua greca e latina;
    3) papirologia e paleografia.
  L'art. 211 e' sostituito dal seguente: E' d'obbligo:
    a)  la  frequenza  di  quattro  materie del gruppo A e di una del
gruppo B;
    b)  l'esame  biennale della letteratura latina, della letteratura
greca e di un'altra materia a scelta;
    c) un lavoro scritto in latino su argomento letterario.
  Per   le   materie  per  le  quali  non  si  richiede  l'esame,  e'
indispensabile   il   giudizio   del   professore  sul  profitto  del
perfezionando, sopratutto nelle esercitazioni.
  Il  conseguimento  del  diploma  di  perfezionamento  in  filologia
classica  e'  subordinato  all'approvazione  di una tesi di argomento
filologico o letterario consigliato da un professore della scuola.

                       Scuola di storia antica

  L'art.  232  e'  sostituito  dal  seguente:  Gli insegnamenti della
scuola sono i seguenti:
    1) storia greca;
    2) storia romana con esercitazioni di epigrafia lamina;
    3) epigrafia greca;
    4) antichita' greche e romane;
    5) archeologia e storia dell'arte antica;
    6) geografia;
    7) storia della filosofia antica;
    8) numismatica;
    9) filologia bizantina;
    10) storia del diritto romano;
    11) diritto romano;
    12) economia politica;
    13) storia delle religioni;
    14) storia del cristianesimo;
    15) papirologia;
    16) papirologia giuridica;
    17) topografia dell'Italia antica;
    18) archeologia dell'Africa italiana;
    19) topografia romana;
    20) etruscologia e archeologia italica.
  L'art.  233  e'  sostituito  dal seguente: Durante il biennio della
scuola  gli  studenti  debbono  frequentare  la  materia nella, quale
intendono perfezionarsi, che sara' biennale, ed altri cinque annuali,
scelte tra quelle elencate nell'articolo precedente.
  Queste  ultime  potranno essere sostituite con altre della Facolta'
di  lettere o di altra Facolta', previ accordi tra il direttore della
scuola e lo studente.
  Su   tre  delle  cinque  materie  sopradette  gli  studenti  devono
sostenere i rispettivi esami annuali.

                Scuola di storia medioevale e moderna

  L'art.  236  e'  sostituito  dal  seguente:  Gli insegnamenti della
scuola sono i seguenti:
    1) storia medioevale;
    2) storia moderna;
    3) storia del risorgimento italiano;
    4) paleografia diplomatica;
    5) storia del cristianesimo;
    6) storia romana;
    7) geografia;
    8) storia dell'arte medioevale;
    9) storia dell'arte del rinascimento e moderna;
    10) letteratura del medioevo;
    11) storia del diritto italiano;
    12) storia economica;
    13) diritto costituzionale;
    14) economia politica;
    15) statistica;
    16) diritto internazionale.
  L'art.  237  e'  sostituito  dal seguente: Durante il biennio della
scuola,  gli  studenti  devono  frequentare  le lezioni della materia
nella  quale  intendono  perfezionarsi,  che sara' biennale, di altre
cinque  annuali, delle quali due designate dal Consiglio della scuola
e tre a scelta, e partecipare alle esercitazioni.
  Al   termine  del  biennio,  gli  studenti  devono  presentare  una
dissertazione scritta, su argomento attinente alla materia scelta per
il perfezionamento.

           Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna

  L'art.  246  e'  sostituito  dal  seguente: La scuola si propone il
perfezionamento  e  l'addestramento pratico dei giovani che intendono
dedicarsi agli studi dell'arte medioevale e moderna.
  Si  possono  iscrivere  alla  scuola  i  laureati  in  lettere,  in
filosofia,  in  materie  letterarie,  in  architettura  ed ingegneria
civile.
  L'art.  247  e'  sostituito  dal  seguente: Gli anni di corso della
scuola  sono tre, da compiere i primi due con regolare frequenza alle
lezioni degli insegnamenti costitutivi della scuola stessa. Nel terzo
anno  gli  iscritti  attenderanno piu' particolarmente alle loro tesi
finali e, per quanto sara' possibile, a viaggi d'istruzione.
  L'art. 248 e' sostituito dal seguente: Gli insegnamenti costitutivi
della scuola sono i seguenti:
    1) storia dell'arte medioevale;
    2) storia dell'arte del rinascimento e moderna.
  Gli  insegnamenti complementari consigliati senza obbligo di esame,
oltre  a  quelli  che  si potranno tenere in forma di conferenze o di
corsi straordinari nello stesso settore di studi, sono i seguenti:
    1) archeologia e storia dell'arte classica;
    2) archeologia cristiana;
    3) paleografia;
    4) storia della musica.
  L'art.  249 e' sostituito dal seguente: Al principio del primo anno
e  del  secondo,  ciascun  iscritto  dovra'  scegliere  d'accordo con
l'insegnamento,  un  tema di storia dell'arte medioevale e un tema di
storia dell'arte del rinascimento e moderna, da trattare, in forma di
tesi scritta, per l'esame al termine dell'anno scolastico.
  Non e' ammesso il passaggio all'anno successivo senza aver superati
gli esami dell'anno precedente. Questi consisteranno, oltre che nella
discussione  della  tesi scritta, nell'accertamento della progressiva
preparazione del candidato.
  L'art. 250 e' sostituito dal seguente: Al termine del triennio, per
conseguire  il  diploma  di  perfezionamento,  gli  iscritti dovranno
presentare  altre  due  tesi  scritte,  su  argomenti approvati dagli
insegnanti. Una delle due tesi, a scelta del candidato, potra' essere
trattata con minor sviluppo dell'altra, come tesi secondaria.
  L'art.  251  e'  sostituito dal seguente: Il Consiglio della scuola
puo'  concedere  l'abbreviazione  di un anno per il conseguimento del
diploma quando riconosca la maturita' di chi vi aspira.
  Dopo  l'art.  261,  vengono approvati i seguenti nuovi articoli col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

          Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche

  Art.   262.   -   La  scuola  in  scienze  etnologiche  e'  annessa
all'Istituto  per  le  civilta' primitive, il quale ha per oggetto la
civilta'   dei  popoli  primitivi  attuali  nelle  loro  varie  forme
(linguaggio,  mito, religione, arte, ergologia, economia, sociologia,
usi giuridici) e nella loro genesi e svolgimento.
  Art.  263.  - Il corso della scuola ha la durata di due anni. - Gli
insegnamenti sono i seguenti:
    a) di carattere costitutivo:
      1) etnologia;
      2) esercitazioni di etnografia;
      3) religioni dei popoli primitivi;
      4) civilta' primitive dell'Africa;
      5) lingue e civilta' camitiche;
      6) storia e lingue d'Etiopia;
      7) civilta' indigene dell'America;
      8) civilta' primitive dell'Asia e del mondo oceanico;
    b) di carattere complementare:
      1) paleontologia;
      2) antropogeografia;
      3) antropologia.
  Art.  264.  - Alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche
sono   ammessi   i   laureati   in   lettere,  geografia,  filosofia,
giurisprudenza,   scienze   naturali,   scienze  biologiche,  scienze
statistiche e demografiche.
  Art.  265.  - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a frequentare le
lezioni  degli  insegnamenti impartiti nella scuola stessa, dei quali
quelli  di  etnologia,  e  di  religioni  dei  popoli  primitivi sono
biennali e gli altri annuali.
  Art.  266. - La scuola conferisce un "Diploma di perfezionamento in
scienze etnologiche" e rilascia attestati di frequenza e profitto per
i singoli corsi.
  Art.   267.   -   Ai   fini   del   conseguimento  del  diploma  di
perfezionamento  gli  iscritti  alla scuola debbono aver superato gli
esami  degli  insegnamenti  biennali  e  di  almeno  cinque  fra  gli
insegnamenti annuali; debbono inoltre presentare una dissertazione in
uno  degli  insegnamenti  costitutivi  della  scuola ad eccezione del
secondo nell'elenco degli insegnamenti stessi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 6. - FRASCA