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LEGGE 23 dicembre 1949, n. 953

Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

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Testo in vigore dal: 14-1-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge
12  maggio  1938,  n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n.
264,  e  alle  successive  disposizioni  legislative  e regolamentari
relative  al  trattamento  di  previdenza  del personale addetto alle
gestioni  appaltate  delle  imposte  di consumo, e' istituito, per la
durata  di  otto  anni,  un contributo straordinario nella misura del
2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura
dell'onere  per la sistemazione delle posizioni assicurative relative
agli  anni  1945, 1946, 1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai
sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n.
1863.
  Il  contributo  straordinario  predetto  e'  a carico dei datori di
lavoro  ed  e'  destinato,  per l'1,34 per cento, agli scopi previsti
dalla  lettera,  a) dell'art. 22 del citato regolamento e, per l'1,03
per  cento,  agli  scopi  previsti  dalla  lettera  b)  dello  stesso
articolo.
  Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme
relative  al  contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12
maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.