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LEGGE 22 dicembre 1949, n. 947

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

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Testo in vigore dal: 31-12-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  portieri  che  prestano  la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia  o  soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro  continuativa negli immobili
adibiti  ad  uso  di  abitazione  o  ad altri usi, compresi quelli di
cooperative  a  contributo  statale,  e'  dovuta  per l'anno 1949, in
aggiunta  alla  retribuzione  del  mese  di  dicembre,  una gratifica
natalizia  nella  misura  di  una  mensilita' del salario in denaro e
della  indennita'  di  carovita,  prevista  dal  decreto  legislativo
luogotenenziale  n.  303 del 2 novembre 1944 e di contingenza, di cui
ai  decreti  legislativi  del  Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.
  La  corresponsione  della gratifica predetta deve essere effettuata
entro il 31 dicembre dell'anno corrente.