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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 932

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Padova.

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Testo in vigore dal: 11-1-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio
decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' predetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i
regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
  E'   istituita   presso   la   Facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'   di  Padova  una  Scuola,  di  specializzazione  in
cardiologia.
  Dopo  l'ultimo  comma  dell'attuale  art.  178,  viene  aggiunto il
seguente:
    13)   Scuola   di  cardiologia,  che  conferisce  il  diploma  di
"specialista in cardiologia".
  Dopo  l'ultimo  comma  dell'attuale art. 179, viene aggiunto quanto
appresso:
    Scuola di cardiologia (durata del corso anni due):
      a)  la  Scuola  fa  parete  integrante dell'istituto di clinica
medica  generale  e  terapia  medica  (1° e 2° piano e dispone di due
sezioni di malati (uomini e donne di trenta letti complessivi nonche'
di propri laboratori attrezzati per le piu' moderne ricerche cliniche
e sperimentali
      b)  la  Scuola  e'  posta  sotto  la  direzione  e  la  diretta
sorveglianza  del  clinico  medico  generale,  che  e'  coadiuvato da
docenti da lui stesso designati;
      c)  il materiale didattico e' anche costituito dalla biblioteca
e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica;
      d)  durante  il  corso  che  ha  la  durata di due anni vengono
quotidianamente   tenute   al  letto  del  malato,  esercitazioni  di
semiologia  clinica,  di  diagnostica  differenziale,  e  di terapia,
mentre  nei  laboratori si svolgono esercitazioni teorico-pratiche di
elettrocardiografia, di radiologia e di fisiopatologia sperimentale;
      e)  la  frequenza  sia  delle  lezioni  e  conferenze che delle
esercitazioni  teorico-pratiche e' obbligatoria e per assicurare tale
frequenza, e' obbligatorio l'internato in clinica per due anni;
      f)  alla Scuola non sono ammessi piu' di dodici medici per ogni
anno, i quali abbiano conseguito la laurea in Italia entro gli ultimi
cinque anni a datare della domanda di iscrizione alla Scuola. In via,
transitoria,  tenuto  conto  delle particolari condizioni determinate
dallo  stato  di  guerra, possono essere ammessi per il primo anno di
attivita' della Scuola coloro che hanno conseguito la laurea dal 1936
in poi.
  Non  sono ammesse abbreviazioni della durata del corso. Qualora gli
aspiranti  all'iscrizione  fossero  in  numero superiore a dodici, la
direzione della Scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base
ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esami;
      g) il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla
Scuola scade il 30 ottobre di ogni anno;
      h)  alla  fine  di  ciascun anno scolastico i perfezionandi che
abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di
profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione
all'anno  successivo  e  per  quelli che sono stati iscritti a questo
ultimo per accedere all'esame di diploma;
      i)  alla  fine del secondo anno del corso ha, luogo l'esame del
diploma   consistente   nella  presentazione  e  discussione  di  una
dissertazione  scritta  su  argomento cardiologico concordato fra, il
diplomando  e  il direttore della Scuola all'inizio del secondo anno.
La  dissertazione  deve  essere  approvata  dal  direttore  stesso  e
depositata   presso   la   Direzione  almeno  quindici  giorni  prima
dell'esame;
      l)  le  Commissioni  di  esame  per  gli esami di profitto sono
costituite  dal  direttore della Scuola e da due membri scelti fra, i
docenti del corso;
      m)  la Commissione dell'esame di diploma e' costituita da sette
membri,  presieduta  dal preside della Facolta' o da un professore da
lui  delegato.  Di  essa  fanno  parte  il  direttore della Scuola, i
docenti  del  corso  ed eventualmente altri membri scelti dal preside
fra, i professori e i liberi docenti dell'Universita' di Padova.

                        Programma del corso.

  Lezioni:
    1)   patologia  e  clinica,  cardiologica:  due  ore  settimanali
(biennale);
    2)   semiologia,   clinica   cardiologica:   un'ora,  settimanale
(biennale);
    3)  semiologia,  strumentale  cardiologica:  due  ore settimanali
(biennale);
    4) terapia medica, cardiologica: un' ora, settimanale (biennale);
    5)  dimostrazioni  di radiologia cardiologica: un'ora settimanale
(biennale).
  Conferenze su argomenti di:
    1) morfologia, normale dell'apparato circolatorio: n. sei;
    2) fisiologia: n. dodici;
    3) anatomia patologica: n. otto;
    4) farmacologia: n. sei;
    5) terapia chirurgica dell'apparato cardiomuscolare: n. tre.
  Le  conferenze  saranno  svolte durante il primo anno e fanno parte
delle materie di esami del primo corso.
  Le  spese relative al funzionamento della predetta scuola saranno a
carico del bilancio ordinario della Universita' di Padova.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1949
  Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 137. - FRASCA