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LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1962)
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Testo in vigore dal: 23-12-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  spettanti  in base alle vigenti disposizioni a carico
totale  o  parziale  degli Istituti di previdenza, amministrati dalla
Direzione  generale  omonima  del  Ministero  del  tesoro, relative a
cessazioni  dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, sono aumentate
dalla  data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di
aumento  annuo  minimo  di  lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le
pensioni  dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per
le  pensioni  indirette  e  di  riversibilita'. L'importo annuo lordo
della  pensione  risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a
lire 100.
  Nei casi di pensioni ad onere ripartito a, carico di due o piu' dei
detti  istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma e'
dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.