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LEGGE 4 novembre 1949, n. 829

Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.

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Testo in vigore dal: 26-11-1949
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  Il  penultimo  comma dell'art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923,
n. 1491, e' modificato come segue:
  "Qualora  l'invalido  fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per
mezzo  dell'Opera  nazionale  per  gli  invalidi di guerra, di cui al
regio   decreto-legge   18   agosto   1942   n.   1175,  e  di  altre
Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non
superiore  al terzo de gli assegni stessi in relazione al trattamento
che   l'invalido   riceve,   alle   spese  che  l'Opera  nazionale  o
l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti
di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido" .